Testamenti Sicuri

È possibile diseredare un chiamato all’eredità?

La legge italiana consente di diseredare un successibile, ma solo in casi specifici e con forti limitazioni.

Con la diseredazione il testatore manifesta la volontà di escludere alcuno dei successibili dalla propria successione, con la conseguenza di privare l’escluso dalla possibilità di partecipare alla vicenda successoria del disponente.

Per produrre questo effetto la volontà di diseredare deve essere espressa in modo chiaro ed esplicito mediante un atto di dichiarazione di ultime volontà. La diseredazione, pertanto, presuppone l’esistenza di un valido testamento, può colpire uno o più successibili, e costituisce atto di esercizio dell’autonomia testamentaria.

La diseredazione presenta caratteri comuni quelli della preterizione.

La preterizione, a differenza della diseredazione, si realizza quando il testatore, pur non escludendo espressamente taluno dalla successione, devolva l’asse ereditario a soggetti diversi da colui che intende destituire, sicché quest’ultimo trascurato in toto nella scheda testamentaria ssis troverà ad essere indirettamente escluso dalla successione.

Da ciò discende che il preterito, al contrario del diseredato, mantiene la qualità di successibile e, quindi, potrà succedere ab intestato nei beni non ricompresi dal testatore nel proprio testamento.

Nell’ordinamento italiano, a differenza di quanto avviene in altri paesi, non vi è alcuna norma che contempli l’istituto della diseredazione.

In assenza di norme specifiche dottrina e giurisprudenza si sono a lungo occupate della questione atteso che l’esclusione di uno dei successibili pone in antitesi due differenti valori: quello dell’autonomia testamentaria da un lato e quello della solidarietà familiare dall’altro.

In materia di diseredazione, quindi, la propensione per l’una o per l’altra delle possibili soluzioni interpretative implica necessariamente uno spostamento del baricentro di detta complessa struttura normativa verso l’uno o l’altro dei predetti valori in contrasto.

La giurisprudenza per lungo tempo ritenuto che la clausola di diseredazione fosse da considerarsi nulla.

Un orientamento, oramai superato, della Corte di Cassazione aveva statuito sulla nullità della clausola di diseredazione basandosi sul principio che il testamento, ai sensi degli artt. 587 e 588 c.c., ha carattere necessariamente attributivo, per cui la scheda testamentaria contenente soltanto una clausola destitutiva non è valida, a meno che detta clausola appaia idonea a manifestare in modo indiretto ed implicito “la inequivocabile volontà del testatore, oltre che di diseredare un determinato successibile, di attribuire le proprie sostanze ad un determinato altro.

Un altro argomento a sostegno della tesi della nullità della clausola di diseredazione poneva il suo fondamento nella illiceità della sua causa, e cioè dalla immeritevolezza di una manifestazione di volontà “che non ha altro scopo che quello di privare taluno della successione legittima”.

L’orientamento giurisprudenziale in materia di diseredazione è mutato con la sentenza della Corte di Cassazione n.  8352 del 2012 che per la prima volta ha affermato il principio di diritto secondo cui “è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili”.

La Suprema Corte ha affermato la validità della clausola di diseredazione meramente negativa inserita in un testamento, in forza della quale il testatore manifesta la propria volontà di escludere dalla propria successione uno o più eredi senza che la stessa contempli disposizioni a favore di altri soggetti.

Il testatore quindi, sottraendo da novero dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza in modo concreto destinazione del proprio patrimonio per quando non sarà più in vita.

La Corte di Cassazione ha rilevato altresì, che “se si riconosce al testatore la possibilità disporre dei propri beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con espressa dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni. Invero, escludere equivale non all’assenza di una idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa”.

Quindi, i giudici sono giunti alla conclusione che la “clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento” poiché “il ‘disporre’ di cui all’art. 587 c.c., comma 1, può… includere non solo una volontà attributiva ed una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva”.

La disposizione testamentaria con cui si esclude dalla successione un erede legittimo è quindi valida, incontrando tuttavia l’invalicabile limite posto dal nostro ordinamento a tutela delle quote riservate ai legittimari – cioè coniuge, figli e genitori – i quali avranno comunque diritto a una quota dell’asse ereditario, nella misura indicata negli articoli 537 e ss c.c..