Testamenti Sicuri

Il diritto di abitazione del coniuge superstite

Il coniuge superstite ha diritto di abitazione e uso sulla casa coniugale, se era adibita a residenza familiare e di proprietà del defunto o in comune con l’altro coniuge.

Si tratta di un diritto reale di godimento che consente al coniuge superstite di abitare la casa familiare e usare i relativi arredi per tutta la vita, anche se la proprietà dovesse passare a terzi. Ha natura giuridica di legato ex lege,  non è cedibile, ma rimane valido per l’intero arco di vita del coniuge anche qualora dovesse passare a nuove nozze.

L’art. 540, comma 2, c.c. riconosce in favore del coniuge superstite, anche concorrente con altri chiamati all’eredità, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.

Questi diritti gravano sulla quota disponibile, ossia la porzione del patrimonio non riservata ai legittimari – coniuge, figli e genitori –  e di cui il de cuius può disporre liberamente,

Qualora però la quota disponibile non fosse sufficiente detti diritti graveranno in primo luogo sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Quindi il legislatore con la citata norma ha aumentato la quota in favore del coniuge poichè i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano si sommano alla quota riservata al coniuge.

Per calcolare l’incidenza del diritto di abitazione del coniuge sull’intero asse ereditario prima di tutto si deve quantificare la quota disponibile sul patrimonio relitto secondo la formula indicata dall’art. 556 c.c. e conseguentemente determinare la quota di riserva. A questo punto individuata la quota di riserva del coniuge, in base a quanto stabilito dall’art. 540, comma 1, e dall’art. 542 c.c., si dovrà aggiungere il valore reale dei diritti di abitazione e uso che andrà a gravare sulla disponibile.

Se però la quota disponibile non sarà sufficiente allora i diritti di abitazione e uso graveranno, innanzitutto, sulla quota di riserva del coniuge che quindi verrà diminuita in misura proporzionale per colmare l’incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge dovesse essere sufficiente allora il valore dei diritti di abitazione e uso graveranno sulle quote di riserva dei figli o degli altri legittimari.